PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono vietati l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'utilizzo di animali, finalizzati allo svolgimento di esercizi e spettacoli del circo e dello spettacolo viaggiante.

Art. 2.

      1. I circhi e gli spettacoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di uno o più animali devono darne comunicazione, specificandone numero, sesso, età e precedente provenienza, entro due mesi dalla predetta data, alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma 1, previa verifica, la Direzione generale di cui al comma 1 istituisce la «Anagrafe nazionale degli animali detenuti nei circhi e negli spettacoli viaggianti», anche al fine di procedere ad un loro riconoscimento con apposito sistema e di rilasciare i relativi aiuti economici per una diversa e idonea collocazione degli stessi.

Art. 3.

      1. La Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha il compito di ricercare per gli animali censiti una collocazione alternativa all'attuale che ne garantisca il migliore mantenimento possibile, ad esclusione di altre strutture di spettacolo, nazionali e non. La Commissione

 

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stessa, previa indagine conoscitiva, decide sulla destinazione degli animali censiti in collaborazione con la Lega anti vivisezione, il World wildlife fund e altre associazioni per la protezione e i diritti degli animali.

Art. 4.

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso stampa, radio, televisione ed altri mezzi di comunicazione, a diffondere una campagna di informazione, di sensibilizzazione e di pubblicizzazione degli spettacoli che non fanno uso di animali. La campagna sarà ripetuta in altre forme almeno nei due anni successivi.

Art. 5.

      1. La Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e presenta alla Direzione generale di cui all'articolo 2 una proposta di revisione dei meccanismi di contribuzione pubblica per rendere gli impianti progressivamente in grado di non legare la propria sopravvivenza ai contributi statali.

Art. 6.

      1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 1 è punito con la sospensione della licenza di spettacolo per sei mesi e, in caso di recidiva, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da 5.160 euro a 25.820 euro. Se il numero di animali è superiore a otto, si applica direttamente la sanzione maggiore.
      2. Chiunque contravviene al disposto dell'articolo 2, comma 1, è punito con la sospensione della licenza di spettacolo per sei mesi.

 

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Art. 7.

      1. Oltre a quanto già previsto dal Fondo unico dello spettacolo, per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 9.746.855 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

      1. In tutte le disposizioni vigenti le parole: «circo equestre» sono sostituite dalla seguente: «circo».